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Statuto della Associazione
denominata
"CNOPUS"
Coordinamento Nazionale Operatori Professionali Unità Spinali ONLUS
Art. 1 - 2
- 3 - 4 - 5 - 6
- 7 - 8 - 9 - 10
- 11 - 12 - 13 -
14 - 15 - 16 - 17
- 18 - 19 - 20 -
21
Art. 1
E' costituita un'Associazione denominata CNOPUS "Coordinamento Nazionale
Operatori Professionali Unità Spinali" ONLUS.
L'Associazione non ha scopi di lucro ed è apartitica e aconfessionale;
persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale
nel campo dell'assistenza sociale e socio-sanitaria a favore delle persone
con lesione al midollo spinale. In paricolare l'Associazione si pone i
seguenti obiettivi:
* diffondere le conoscenze riferite alle lesioni del midollo spinale
* promuovere la formazione di una cultura che favorisca l'intervento globale
e interdisciplinare nei confronti delle persone con lesione al midollo
spinale in strutture adeguate ai bisogni, le unità spinali unipolari
* favorire ed incentivare l'aggiornamento e la formazione permanente del
personale operante nell'ambito delle lesioni midollari attraverso corsi,
convegni, mostre, pubblicazioni
* favorire tutti quegli atti di politica sanitaria volti ad affermare
l'autonomia professionale degli Operatori sanitari chiamati ad intervenire
nel processo di prevenzione, cura, riabilitazione e reinserimento sociale
delle persone con lesione midollare
* stimolare la collaborazione fra le Associazioni di categoria professionali
e le Associazioni degli utenti al fine di costruire un circuito stabile
di informazione e conoscenza sulle problematiche sanitarie e sociali delle
persone con lesione del midollo spinale.
L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle
sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o
di quelle accessorie per natura alle medesime, in quanto integrative alle
stesse.
La sede dell'Associazione è deliberata dal CD, che potrà
istituire anche sedi secondarie nelle diverse realtà Regionali.
Art. 2
La durata dell'Associazione è illimitata, ogni esercizio associativo
resta in carica 3 anni.

Art. 3
L'esercizio sociale si chiude al 31/12 di ogni anno solare; alla fine
del primo trimestre dell'anno successivo verranno predisposti dal C.D.
il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio i
quali verranno sottoposti alla approvazione dell'Assemblea degli Associati.
Art. 4
Sono previste le seguenti categorie di soci:
-ordinari
-onorari
Sono Soci ordinari i soci fondatori nonchè coloro che sono ammessi
successivamente alla fondazione su delibera del C.D. e che siano in possesso
dei requisiti di professionalità e competenza richiesti per il
perseguimento degli obiettivi di cui all'art. 1. Hanno diritto di voto
i Soci in regola con il pagamento della quota sociale.
Sono Soci onorari con facoltà di partecipare all'assemblea con
diritto di voto, in caso di modifiche statutarie e di nomina degli organi
direttivi coloro che sono ammessi a far parte dell'Associazione dal C.D.
che li sceglierà fra personalità che con la loro opera contribuiscono
al raggiungimento degli scopi associativi di cui all'art.2, non sono tenuti
ad alcun versamento.
Art. 5
Sono tenuti al pagamento della quota sociale annuale solo i soci ordinari
e sostenitori, e non quelli onorari.
Art. 6
La richiesta di ammissione, corredata da adeguata documentazione, deve
essere inoltrata al C.D. il quale delibera con valutazione discrezionale.
In caso di diniego è ammesso ricorso nel quale si pronuncia l'Assemblea
dei Soci. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e
non può essere disposta per un periodo temporaneo.
La qualità di associato si perde:
-per recesso
in tal caso l'associato deve darne comunicazione scritta al C.D. ed è
tenuto comunque al versamento della quota associativa dell'anno in corso;
-per esclusione
l'Assemblea può deliberare l'esclusione degli associati che incorrono
in gravi violazioni del seguente statuto, che tengano una condotta in
contrasto con le finalità dell'Associazione.
Il C.D. può deliberare l'esclusione degli associati che siano in
mora nel versamento della quota associativa, (di due annualità)
Coloro che hanno perso la qualità di associato per recesso o esclusione
non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.
Art. 7
Il patrimonio dell'Associazione è costituito:
1) dalle quote associative sia ordinarie che straordinarie
2) dai contributi degli associati sostenitori
3) da eventuali contributi, sovvenzioni, erogazioni, lasciti e donazioni
4) da beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione comunque
acquistati o provenienti da lascito o/e donazioni
5) dagli introiti derivanti dalle attività dell'Associazione
6) da eventuali redditi patrimoniali.
Art. 8
Il C.D. delibera, dietro presentazione di adeguata documentazione, sulle
spese di rimborso sostenute per lo svolgimento delle attività del
loro ufficio ai membri del Direttivo regolarmente eletti o per altri soggetti
in occasioni particolari e presenta tali delibere regolarmente redatte
all'Assemblea degli associati.
Art. 9
Sono organi dell'Associazione:
1) l'Assemblea generale degli associati
2) il Consiglio Direttivo
3) il Presidente.
4) il Collegio dei Revisori
Art. 10
L'Assemblea generale è costituita da tutti gli Associati ordinari
con diritto di voto. Essa indica le linee di sviluppo della Associazione,
opera le scelte fondamentali, delibera sull'operato degli organi esecutivi
e rappresentativi, ed esercita costantemente la propria azione affinchè
tutte le attività siano coerenti con gli scopi che l'Associazione
si prefigge. Le Assemblee degli Associati possono essere ordinarie e straordinarie.
L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno:
a) approva il bilancio
b) approva le linee generali del programma di attività per l'anno
sociale
c) elegge il Consiglio Direttivo alla data della sua scadenza
d) delibera su tutte le questioni attinenti la gestione
f) delibera sul diniego di ammissione e sull'esclusione degli associati
L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche da apportare allo statuto,
sullo scioglimento e sulla liquidazione dell'Associazione.La votazione
ha luogo per alzata di mano, salvo diversa decisione dell'Assemblea.
Art. 11
Le assemblee degli Associati sono convocate dal C.D. con comunicazione
scritta da spedire a mezzo lettera semplice a ciascun Associato presso
l'ultimo domicilio risultante dal libro degli Associati, almeno 30 giorni
prima dalla data fissata per l'assemblea. L'Assemblea può essere
convocata anche qualora ne faccia richiesta almeno il 20% degli Associati
con diritto di voto. L'Assemblea può essere convocata anche in
sedi diverse dal luogo di residenza dell'Associazione previa consultazione
del C.D.
Art. 12
In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita
con la presenza di almeno la metà più uno degli Associati
e delibera a maggioranza assoluta dei voti. In seconda convocazione l'Assemblea
è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti
e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti degli Associati
presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno. Per deliberare
sulle modifiche da apportare allo statuto occorre, in prima convocazione,
la presenza di almeno i tre/quarti degli Associati ed il voto favorevole
della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione la maggioranza
dei due/trezi dei presenti qualsiasi sia il numero dei presenti stessi.
Per deliberare lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, occorre
il voto favorevole di almeno i tre/quarti degli Associati anche attraverso
delega. I quorum costitutivi e deliberativi vanno calcolati tenendo conto
esclusivamente degli Associati aventi diritto al voto in regola con il
pagamento della quota annua associativa. Gli Associati possono farsi rappresentare
da altri Associati che non siano membri del C.D. ma ogni Associato non
potrà essere portatore di più di n°3 di deleghe.
Art. 13
L'Assemblea è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea
stessa, il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario e se lo ritiene
opportuno due scrutatori o più. Spetta al Presidente dell'Assemblea
constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto
di intervento dell'Assemblea e degli Associati. Delle riunioni Assembleari,
si redige a cura del segretario, su apposito libro, il relativo verbale
firmato dal Presidente e dal segretario ed eventualmente dagli scrutatori.
Art. 14
Il Consiglio Direttivo è composto da 11 membri eletti dall'Assemblea
degli Associati che durano in carica 3 anni e sono rieleggibili. Il primo
C.D. regolarmente convocato elegge al suo interno:
-il Presidente
-il Vice-Presidente
-il Segretario ed un suo collaboratore
-il Tesoriere
-un ufficio composto da non meno di tre componenti per la cura dell'organizzazione
-un ufficio composto da non meno di tre componenti per la cura della formazione
e dell'aggiornamento professionale permanente
In caso di recesso o dimissioni di un Consigliere, il C.D. provvede alla
sua sostituzione coptando il primo dei non eletti fino alla sostituzione
definitiva. Qualora per qualunque causa venga a cessare dalla carica la
maggioranza del Consiglio stesso, dovrà essere tempestivamente
convocata l'Assemblea degli Associati a cura di un numero non inferiore
a tre dei Consiglieri rimasti in carica, che deciderà per il rinnovo
dei posti resisi vacanti, nominando un nuovo Consiglio Direttivo.Al C.D.
può assistere senza diritto di voto un componente del C.D. della
FAIP (Federazione delle Associazioni Italiane dei Paraplegici) designato
dal C.D.con il compito di raccordo e di collaborazione.
Art. 15
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente.
Il Consiglio Direttivo si riunisce:
- almeno una volta a trimestre per il disbrigo delle pratiche associative
- con convocazione documentata pervenuta almeno 10 giorni prima salvo
casi di comprovata urgenza: tutte le volte che il Presidente lo riterrà
necessario o qualora ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei suoi
membri. Per la validità delle deliberazioni occorre almeno la presenza
della maggioranza più uno dei componenti ed il voto favorevole
della maggioranza dei presenti, in caso di parità varrà
il voto espresso dal Presidente, o in sua assenza dal Vice-Presidente
Delle riunioni del C.D. verrà redatto a cura del Segretario, su
un apposito libro, il relativo verbale che sarà sottoscritto dal
Presidente e dal Segretario.Ciascun Associato con diritto di voto potrà
prendere visione del libro dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo.
Il C.D. è investito dei più ampi poteri per la gestione
ordinaria e straordinaria dell'Associazione:
-stabilisce la sede legale dell'Associazione e di eventuali altre sedi
distaccate
-formula ed attua il programma associativo deliberato dall'Assemblea
-discute ed elabora il bilancio preventivo e quello consuntivo da presentarsi
in assemblea
-delibera in merito all'ammissione degli Associati
-stabilisce la quota associativa di iscrizione annuale
-formula collegialmente le linee operative degli uffici della organizzazione
e dell'aggiornamento e della formazione permanente degli operatori
-convoca l'Assemblea degli Associati
-sceglie eventuali collaboratori o consulenti esterni fissando funzioni
ed eventuali rimborsi spesa
-redige un regolamento interno necessario per il corretto funzionamento
dell'Associazione.
Art. 16
Il Presidente da esecuzione alle delibere dell'Assemblea e del C.D. ha
la firma sociale e la rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi;
in caso di sua assenza o impedimento, può essere sostituito dal
Vice-Presidente a tutti gli effetti. rimane in carica 3 anni ed è
rieleggibile.
Art. 17
Al segretario e al suo collaboratore sono demandati i seguenti compiti:
-curare gli atti amministrativi dell'Associazione
-coadiuvare il Presidente nelle attività confacenti l'ufficio
-provvede all'eventuale tesseramento ed all'aggiornamento del libro degli
Associati.
Art. 18
Il Tesoriere è responsabile dei beni patrimoniali dell'Associazione,
dei quali è consegnatario, inoltre anche con l'aiuto di suoi collaboratori
scelti sotto la sua responsabilità tra gli Associati con diritto
di voto:
-esegue le operazioni relative alla gestione finanziaria ed inventariale
dell'Associazione, su ordine del Presidente, controfirmando i documenti
relativi
-è intestatario insieme al Presidente a firma disgiunta per le
attività di ordinaria amministrazione, in nome e per conto dell'Associazione,
di eventuali conti correnti bancari o/e postali
-tiene perfettamente aggiornati, secondo la normativa vigente, i libri
contabili
-predispone lo schema del bilancio preventivo e consuntivo che il Presidente
previo accurato esame, sottopone all'approvazione del C.D. e della Assemblea
degli Associati
-cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese mediante
gli ordinativi contabili in uso.
Art. 19
Il controllo della gestione del cordinamento è esercitato da un
Collegio di Revisori composto da tre membri nominati dal Congresso, inoltre
saranno nominati due Revisori supplenti sempre dal Congresso, i quali
prenderanno automaticamente il posto dei Revisori che cessino di far parte
del Collegio per una qualsiasi ragione. I Revisori durano in carica tre
anni. In particolare dovranno redigere le relazioni sul bilancio preventivo
e sul conto consuntivo che dovranno essere allegate agli stessi. La funzione
dei Revisori è incompatibile con la carica negli organi dirigenti.
Art. 20
In caso di avanzi di gestione gli utili dovranno essere obbligatoriamente
impiegati per le finalità istituzionali dell'Associazione, viene
inoltre fatto divieto di distribuirli tra gli associati.
In caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio della medesima
verrà devoluto ad altre Associazioni con le stesse o affini finalità
di ONLUS.
Art. 21
Per tutto ciò che non è contemplato nel presente statuto,
valgono le disposizioni del vigente codice civile, e del D.Leg. 460/97.
Approvato dall'Assemblea Straordinaria di S.Maria degli Angeli (Assisi)
il 15 marzo 2002
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